DIRITTO ALLA SALUTE NELLA NORMATIVA EMERGENZIALE COVID-19

La legge n. 225 del 1992 prevede che al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri può deliberare lo stato di emergenza e che per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’esplosione della pandemia da Covid-19, che, peraltro, nel nostro Paese ha provocato e sta ancora provocando migliaia di decessi, ha determinato la necessità di far ricorso alla citata normativa emergenziale.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ( pubblicata sulla GU n. 26 del 01.02.2020) è stato deliberato lo stato di emergenza e, per l’effetto, nel seguito, sono state prodotte una serie di disposizioni ( DL, DPCM, Ordinanze dei Presidenti Regionali, Linee di indirizzo Ministeriali, Protocolli, Messaggi, Circolari Regionali/INAIL, INPS, ecc) che disorientano l’interprete e minano anche l’assetto delle fonti del diritto stante l’ attrazione di interi ambiti materiali nell’orbita della legislazione di emergenza, con conseguente sottrazione di questi ultimi alla legislazione parlamentare e, più in generale, alla legislazione primaria.

E’ grande la confusione tra decreti del Governo, ordinanze regionali e comunali e DPCM e si possono creare problemi di equilibrio nella ricerca di leale collaborazione tra le istituzioni che sempre la Corte Costituzionale sollecita e prima ancora nell’equilibrio che l’articolo 5 della Costituzione richiede tra Stato centrale e poteri locali.

Le recenti stringenti misure emergenziali disposte dai d.P.C.M. del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e, per l’intero territorio nazionale, dal d.P.C.M. del 9 marzo 2020 e dal d.P.C.M. dell’11 marzo 2020, pongono, inoltre, perplessità atteso che con una fonte di diritto secondaria, quale il DPCM, si è andato ad incidere su diritti costituzionali dei cittadini quali: la libertà di circolazione sul territorio nazionale (art. 16); la libertà di riunione ed associazione artt. 17 e 18 ed in qualche modo persino la libertà di culto (art. 19) essendo impossibile lo svolgimento di manifestazioni religiose che prevedono necessariamente la vicinanza fra le persone e, non da ultimo, sull’’iniziativa economica privata (art. 41).

Per quanto ovvio, non è banale rammentare che la tutela del diritto alla salute previsto dall’art. 32 della nostra Costituzione e, nell’attuale situazione emergenziale la tutela del diritto alla vita, sono certamente diritti preminenti, in ragione dei quali ben può giustifi-carsi una momentanea compressione delle altre libertà costituzionali sopra menzionate.

 La nostra legislazione ha previsto anche in passato misure restrittive, di isolamento e di controllo, per malattie gravi come: vaiolo, colera, malattie trasmissibili sessualmente; nonché trattamenti sanitari obbligatori in psichiatria ed anche le vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia le limitazioni riguardavano solo i soggetti colpiti da queste patologie e non l’intera collettività. La compatibilità delle presenti misure in materia di tutela della salute con restrizione di diritti costituzionali di così ampia portata si scontra infatti, in linea teorica, con il diritto primario all’autodeterminazione. Vi è però un limite invalicabile: il danno cagionato o subito alla propria salute non può produrre danno alla salute degli altri. Il diritto alla salute è una delle massime manifestazioni della libertà e della dignità della persona nelle scelte che riguardano il proprio sé e il proprio corpo. Il diritto alla salute nella Costituzione non è solo un diritto fondamentale della persona, ma insieme e inscindibilmente, anche interesse della collettività .

Da ciò deriva che la tutela della salute collettiva è esigenza prevalente sull’esercizio degli altri diritti costituzionali: la tutela della salute è all’apice della scala dei valori costituzionali. La salute, infatti, non è sinonimo di assenza di malattia, ma di benessere psico-fisico generale ed è proprio questa condizione a consentire al cittadino di esercitare appieno la libertà di movimento, di viaggiare, di partecipare ai momenti di vita pubblica, di socia-lizzare, di svolgere attività sportive, ricreative. La salute è funzionale all’esercizio della cittadinanza attiva, sia attraverso il lavoro in tutte le sue declinazioni, sia con la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e politica del Paese.

Pertanto, l’interesse della collettività, di fronte a situazioni di gravissima emergenza sanitaria e alla minaccia per la salute di tutti i cittadini, assurge ad un valore superiore, capace di giustificare, nell’ottica del principio di prevenzione su basi scientifiche, severe restrizioni alla libertà della persona a tutela della “c.d. immunità di gregge” conformemente anche al principio solidaristico di cui all’articolo 2 della Costituzione, a tutela del funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’accresciuta esigenza di ricoveri nei reparti di terapia intensiva, nell’assenza, allo stato, di una copertura vaccinale contro il nuovo Coronavirus.

(avv. Raffaella de Camelis) (avv. Chiara Tagliaferro)

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